Art. 16.
(Norme penali).

      1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell'unione civile».

 

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      2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell'unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».